Efficienza energetica
05.03.15 - Categoria:

Situazione Normativa

Il decreto legislativo n. 102/2014 (in seguito Decreto) recepisce la direttiva 2012/27/UE stabilendo un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico.

Tra queste misure un importante valore riveste la diagnosi energetica o audit energetico, tanto che il legislatore ne ha prescritto la obbligatorietà per le seguenti tipologie di attività:

1. Grandi imprese (art. 2 comma 1 lettera v)): imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro

2. Imprese a forte consumo di energia (art. 2 del D.M. del 5/4/2013): imprese che nell’annualità di riferimento si sono verificate le seguenti condizioni:

a. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica

b. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3%.

 

Le piccole e medie imprese, non energivore di cui al precedente punto 2,  sono escluse dall’obbligo di eseguire la diagnosi energetica ma sono comunque incentivate, attraverso finanziamenti regionali, ad adottare tale indagine oppure ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001.

Riguardo alla diagnosi/audit energetico, per le imprese obbligate:

-     deve essere realizzata entro il 5/12/2015

-     sono esonerate le grandi imprese con sistema EMAS, ISO 50001 E ISO 14001 che abbiamo già realizzato l’audit/diagnosi energetiche

-     deve essere condotta da:

  • società di servizi energetici
  • esperti in gestione dell’energia
  • auditor energetici
  • ISPRA, relativamente allo schema volontario EMAS

Dal 2016 i soggetti che potranno effettuare la diagnosi/audit energetico dovranno essere soggetti certificati da organismi accreditati.

-     deve essere ripetuta ogni 4 anni

-     i risultati devono essere comunicati a ENEA e ISPRA, che controlla a campione le diagnosi, salvo nel caso di diagnosi eseguita da auditor interni all’impresa, per le quali è previsto un controllo su tutte.

-    gli interventi di miglioramento individuati devono essere attuati in tempi ragionevoli

Audit energetico o certificazione ISO 5001

L’audit energetico rappresenta il punto di partenza per la pianificazione e la successiva implementazione di interventi per l’efficienza: il percorso è lungo, ma quando si arriva a realizzare gli interventi si cominciano a vedere i primi benefici.

Implementare un sistema di gestione dell’energia  coinvolge l’intera organizzazione aziendale e ne cambia alcune prassi. La gestione del fattore energetico deve essere integrata nei processi e nelle abitudini quotidiane, ad ogni livello: tutti, insomma, sono chiamati in causa. Tale scelta porta ad un continuo monitoraggio e miglioramento di efficienza e risparmi energetici.

I risparmi ottenibili sono già degli ottimi incentivi.

Il Ritorno degli Investimenti può andare da 3 mesi a 5 anni!

E Ancora non è tutto!

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